Notizie

Il titolo di perito agrario spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell'albo professionale.

Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, sono in possesso di uno dei seguenti titoli:

DIPLOMI UNIVERSITARI TRIENNALI (art. 8, comma 3, D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, in materia di "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" - Tabella A)

  • Biotecnologie agro-industriali
  • Economia ed amministrazione delle imprese agricole
  • Economia del sistema agroalimentare e dell’ambiente
  • Gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura
  • Produzioni animali
  • Produzioni vegetali
  • Tecniche forestali e tecnologie del legno
  • Viticoltura ed enologia

LAUREE (art. 55, commi 1 e 2, D.P.R. 328/2001) CLASSI DELLE LAUREE IN: (D.M. 4 agosto 2000) 1 - Biotecnologie 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale 8 - Ingegneria civile ed ambientale 17 - Scienze dell’economia e della gestione aziendale 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e forestali 27 - Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle produzioni animali

CLASSI DELLE LAUREE IN: (allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007) L-2 Biotecnologie L-7 Ingegneria civile ed ambientale L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali L-26 Scienze e tecnologie agro-alimentari L-32 Scienze e tecnologie per l’ambiente e la natura L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali

nonché coloro i quali sono in possesso di titolo relativo a corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 55, comma 3, del D.P.R. 328/2001.

Attività professionale del Perito Agrario e del Perito Agrario Laureato

L. 54/1991

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti alle piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;

l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni.

Collegi Provinciali

L. 54/1991

I Collegi Provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati rappresentano gli Iscritti in ogni provincia della Nazione. Il Collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Il Consiglio del Collegio Provinciale, fra l'altro, cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione, vigila per la tutela del titolo di Perito Agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione, cura inoltre il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

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